Tutte le donazioni a favore di FightTheStroke sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

Possono godere delle agevolazioni le donazioni effettuate attraverso bonifici bancari, carte di credito e carte prepagate, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari recanti la clausola “non trasferibile” e intestati a FIGHTTHESTROKE.

FIGHTTHESTROKE è una ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE REGISTRATA.

BENEFICI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE

Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore di FIGHTTHESTROKE sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere dedotta negli anni successivi non oltre il quarto (rif: art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma).

La deducibilità delle donazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2017, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Codice del terzo settore”, e il 31 dicembre 2017 è stata confermata dall’art. 5-sexies, D.L. 148/2017, che ha esteso gli effetti della Legge n. 80/2005 (conosciuta come “più dai meno versi”) sino al 31 dicembre 2017.

In alternativa

Le liberalità in denaro sono detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 30% della donazione effettuata per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro (rif.: art. 83 D.Lgs. 117/2017, primo comma).

BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE

Le aziende che necessitano di ricevuta possono richiederla a info@fightthestroke.org indicando i dati dell’azienda, comprensivi di partita IVA, e allegando la scansione della contabile del bonifico.

Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società (I.Re.S.) in favore di FIGHTTHESTROKE sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non oltre il quarto. (rif. art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma).

La deducibilità delle donazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2017, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Codice del terzo settore”, e il 31 dicembre 2017 è stata confermata dall’art. 5-sexies, D.L. 148/2017, che ha esteso gli effetti della Legge n. 80/2005 (conosciuta come “più dai meno versi”) sino al 31 dicembre 2017.

In alternativa

Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità) (rif. art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000).

Per ulteriori informazioni puoi contattarci via email all’indirizzo info@fightthestroke.org.

Ancora una volta, grazie per la tua donazione!